Indice articoli

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione tramite votazione palese fino al completamento del mandato. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo e il rendiconto economico. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono presenti le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Segretario e il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

ARTICOLO 14
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità e alle Istituzioni, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
In caso di assenza o d’impedimento può essere sostituito da un componente del Consiglio Direttivo da lui designato.

ARTICOLO 15
Il Segretario compila e conserva i verbali delle sedute e degli atti sociali e le deliberazioni dei due organi collegiali, in stretta collaborazione con il Presidente. Detti verbali, saranno prima letti e approvati dal Consiglio, prima della firma del Presidente e del Segretario.

ARTICOLO 16
Il Tesoriere predispone e fornisce i dati e gli atti occorrenti per il bilancio preventivo e il conto consuntivo e attende alla gestione finanziaria, di cui è responsabile verso il Presidente e il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17
L’Assemblea elegge un Collegio Sindacale composto da tre componenti che durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Collegio Sindacale esamina i bilanci, i conti consuntivi, i documenti contabili e gli atti giustificativi delle spese e ne riferisce annualmente all’Assemblea. Al Collegio Sindacale è demandata la risoluzione di tutte le controversie che nascessero all’interno dell’Associazione in materia di applicazione e interpretazione delle norme statutarie o deliberazioni assunte dagli organi sociali.
ARTICOLO 18
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di Previsione dovrà, di norma, essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro la fine dell'anno.
Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio Consuntivo e la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente.
L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di operazione.

ARTICOLO 19
Il presente Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

ARTICOLO 20
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ARTICOLO 21
Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.